Fideiussioni ABI: i nuovi principi delle Sezioni Unite su nullità antitrust, onere della prova e clausola «a prima richiesta»

di Roberto Giovagnoli

Con la sentenza del 28 agosto 2026, n. 24825, le Sezioni Unite tornano sul contenzioso sorto attorno alle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Il nuovo arresto riprende il percorso avviato nel 2021, quando le Sezioni Unite riconobbero la nullità parziale delle clausole inserite nei contratti a valle, ma affronta le questioni rimaste aperte: quale valore probatorio conservi quell'accertamento quando la garanzia sia stata stipulata fuori dal periodo esaminato dall'Autorità o sia specifica anziché omnibus. E quale sia la sorte della clausola “a prima richiesta” una volta accertata la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c.?

 

Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825

Sommario: 1. Il punto lasciato aperto dalle Sezioni Unite del 2021 – 2. Il caso di Siracusa e la ragione della rimessione – 3. Il primo contrasto: la proiezione temporale del provvedimento del 2005 – 4. Il secondo contrasto: il confine tra fideiussione omnibus e specifica – 5. Il terzo contrasto: art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta – 6. La premessa della decisione: le clausole ABI non sono illecite in sé – 7. La soluzione sul tempo: prova utilizzabile, ma non più autosufficiente – 8. Il d.lgs. n. 3 del 2017: limite e strumento della prova antitrust – 9. La soluzione sulle fideiussioni specifiche: apertura sostanziale, rigore probatorio – 10. La soluzione sull'art. 1957 c.c.: le due clausole restano distinte – 11. Il nuovo baricentro del contenzioso – 12. Conclusioni

1. Il punto lasciato aperto dalle Sezioni Unite del 2021

Per comprendere la portata della nuova decisione, occorre ripartire dall'arresto n. 41994 del 2021. Chiamate allora a scegliere tra il solo risarcimento e la tutela c.d. reale, le Sezioni Unite riconobbero la nullità, di regola parziale, delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. inserite nelle fideiussioni a valle dell'intesa censurata dalla Banca d'Italia. La nullità può estendersi all'intero contratto soltanto se, secondo l'art. 1419 c.c., sia dimostrata l'essenzialità delle pattuizioni espunte.

Quella pronuncia aveva anche attribuito al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 il valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale e del nesso funzionale tra l'intesa a monte e il contratto a valle. Nel perimetro allora considerato, al garante era sufficiente allegare la corrispondenza testuale tra le condizioni impugnate e quelle censurate. Proprio questa semplificazione lasciava, però, irrisolto il problema dei suoi confini: poteva valere per le fideiussioni rilasciate anche molti anni prima o dopo il periodo oggetto dell’accertamento dell’Autorità di vigilanza? E poteva essere trasferita da uno schema omnibus a una fideiussione specifica?

Alla base di questi interrogativi vi è un dato ormai acquisito: le tre clausole dello schema ABI non sono illecite in sé. La loro riproduzione nel contratto a valle può determinarne la nullità soltanto se costituisce attuazione di un’intesa o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza. Occorreva dunque stabilire entro quali confini materiali e temporali il provvedimento n. 55/2005 potesse conservare valore di prova privilegiata del collegamento tra l’intesa a monte e il singolo contratto. Su questi confini, e sul rilievo da attribuire alla mera coincidenza testuale, si erano formati gli orientamenti divergenti.

2. Il caso di Siracusa e la ragione della rimessione

La controversia nasceva da due opposizioni a decreto ingiuntivo. Le garanti avevano rilasciato nel 2015 fideiussioni collegate a operazioni determinate: un conto corrente di corrispondenza e un finanziamento chirografario. I moduli riproducevano le tre clausole dello schema ABI censurate nel 2005. Invocata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., le opponenti sostenevano che il creditore fosse decaduto dalla garanzia, perché le iniziative di recupero erano state intraprese oltre il semestre decorrente dalla perdita del beneficio del termine del debitore principale ai sensi dell'art. 1186 c.c.

La società creditrice replicava che quelle garanzie erano estranee, sotto due distinti profili, all'accertamento amministrativo: erano specifiche, mentre il provvedimento del 2005 aveva riguardato lo schema omnibus; ed erano state stipulate nel 2015, dieci anni dopo il termine del periodo esaminato dalla Banca d'Italia. A ciò si aggiungeva una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, potenzialmente idonea a rendere sufficiente una tempestiva iniziativa stragiudiziale.

Il Tribunale di Siracusa ha così rimesso tre questioni ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. Il Primo Presidente ne ha riconosciuto la novità, osservando che le sezioni semplici avevano dato risposte disallineate sia sul limite temporale della prova privilegiata, sia sulla sua estensione alle fideiussioni specifiche, sia sull'efficacia impeditiva della decadenza propria della richiesta stragiudiziale. La rimessione, dunque, non nasceva da un dubbio astratto, ma da tre contrasti già capaci di produrre esiti opposti in un contenzioso seriale.

3. Il primo contrasto: la proiezione temporale del provvedimento del 2005

Secondo l'orientamento restrittivo, espresso in particolare da Cass. n. 30383 del 2024 e seguito da Cass. nn. 1170 e 8669 del 2025, l'accertamento della Banca d'Italia può valere come prova privilegiata soltanto entro il periodo cui si riferisce l'istruttoria, compreso tra il 2002 e il 2005. Per le fideiussioni anteriori o successive, la presenza delle medesime clausole non dimostrerebbe né la preesistenza né la persistenza dell'accordo: il garante potrebbe ancora provarlo, ma dovrebbe offrire elementi ulteriori e specifici.

La tesi opposta, accolta tra l'altro da Cass. nn. 20648 e 27243 del 2024, attribuiva invece rilievo decisivo al fatto che il provvedimento amministrativo fosse anteriore alla fideiussione e che il contratto riproducesse le condizioni censurate. L'argomento era anche storico: la stessa istruttoria del 2005 aveva descritto una prassi uniforme preesistente allo schema ABI e già consolidata. Se quella standardizzazione era radicata nel mercato, non sarebbe plausibile immaginarne la cessazione istantanea alla data del provvedimento.

Il contrasto opponeva, quindi, due rischi simmetrici. La lettura estensiva poteva trasformare l'accertamento del 2005 in una presunzione senza scadenza, attribuendo alla mera riproduzione del testo un effetto invalidante anche quando le condizioni fossero state liberamente negoziate molti anni dopo. La lettura restrittiva rischiava, però, di ridurre l'accertamento a una fotografia istantanea e di imporre al garante una prova di mercato difficilmente accessibile, proprio dopo che la giurisprudenza aveva riconosciuto alla tutela antitrust un'effettività civilistica.

4. Il secondo contrasto: il confine tra fideiussione omnibus e specifica

Un primo indirizzo, divenuto prevalente negli arresti del 2024 e del 2025, negava che l'efficacia privilegiata del provvedimento potesse estendersi alle fideiussioni specifiche. Cass. n. 30383 del 2024 e, con motivazione particolarmente articolata, Cass. n. 21841 del 2024, osservavano che la Banca d'Italia aveva esaminato soltanto lo schema omnibus. Proprio la garanzia di una serie indeterminata di obbligazioni, anche future, ne spiegava la funzione economica e il possibile impatto anticoncorrenziale; la fideiussione riferita a un affare determinato presentava invece maggiore efficienza e minori rischi di restrizione del mercato.

L'argomento decisivo di questo orientamento era che il provvedimento n. 55/2005 non aveva censurato le clausole in quanto abusive o vessatorie. Aveva censurato il loro impiego uniforme nello specifico modello omnibus, perché idoneo a impedire la concorrenza su condizioni più favorevoli al garante. Mancando un accertamento analogo sulle fideiussioni specifiche, la mera identità del testo non poteva colmare il diverso perimetro materiale.

L'indirizzo estensivo faceva leva, invece, sulla sostanziale omogeneità delle due garanzie e sul carattere soltanto quantitativo della differenza di oggetto. Cass. n. 35290 del 2022 aveva dichiarato nulle le clausole in una vicenda prospettata come fideiussione specifica, pur senza affrontare espressamente il punto; Cass. n. 27243 del 2024 aveva ritenuto sufficiente la qualità di contratto a valle. Sul piano sostanziale si osservava che escludere le garanzie specifiche avrebbe consentito una facile elusione: sarebbe bastato sostituire alla garanzia omnibus una pluralità di garanzie riferite a singole operazioni, ma costruite sulle medesime condizioni uniformi.

Fra i due indirizzi si era affacciata una soluzione intermedia: il provvedimento n. 55/2005 non poteva estendersi automaticamente alle fideiussioni specifiche, ma il fideiussore poteva dimostrare che, nel periodo e nel mercato rilevanti, l'impiego uniforme delle tre clausole aveva riguardato anche questa tipologia di garanzie. Queste non erano dunque sottratte alla tutela antitrust; per far valere la nullità delle clausole riprodotte, tuttavia, non bastava la mera coincidenza testuale con lo schema ABI. Occorreva provare che anche le garanzie specifiche fossero state interessate dalla pratica anticoncorrenziale.

5. Il terzo contrasto: art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta

Per comprendere il terzo contrasto occorre tenere distinte due pattuizioni presenti nel medesimo modulo. La prima, corrispondente all'art. 6 dello schema ABI, stabiliva che i diritti della banca restassero integri fino alla totale estinzione del credito, senza necessità di attivarsi nei termini dell'art. 1957 c.c.: è la clausola di deroga ai termini, compresa fra quelle investite dalla nullità antitrust. La seconda, collocata nell'art. 7, prevedeva invece che il fideiussore fosse tenuto a pagare a semplice richiesta scritta: è la clausola a prima richiesta, che il provvedimento della Banca d'Italia non aveva censurato.

La differenza diventa decisiva quando la prima clausola è espunta. L'art. 1957 c.c. torna infatti a operare e impone al creditore di proporre le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e di proseguirle con diligenza. Nell'interpretazione tradizionale, per “istanza” non basta una diffida o una richiesta di pagamento: occorre un'iniziativa giudiziale contro il debitore. Il problema era se la distinta clausola a prima richiesta, rimasta valida, potesse modificare proprio questa modalità di attivazione, rendendo sufficiente una domanda stragiudiziale indirizzata al garante entro il semestre.

Una prima linea interpretativa, fondata su Cass. n. 84 del 2010 e Cass. n. 34678 del 2024 quanto alla funzione della clausola “a prima richiesta”, e applicata allo specifico rapporto con la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. da Cass. nn. 660 e 5179 del 2025, riteneva sufficiente una tempestiva richiesta scritta al garante. Il termine semestrale continuava a valere, ma la clausola consentiva di rispettarlo con la sola richiesta scritta. In questa prospettiva, la previsione non coincideva con la rinuncia all'art. 1957 e non eliminava necessariamente l'accessorietà della fideiussione: incideva soltanto sulla forma dell'iniziativa richiesta al creditore.

In senso contrario, Cass. n. 20648 del 2024 aveva obiettato che questa ricostruzione finiva per neutralizzare la disciplina legale appena riespansa. Il Tribunale rimettente aggiungeva un argomento tratto dall'originario assetto negoziale: se l'art. 6 escludeva in radice qualsiasi onere di tempestiva attivazione, l'art. 7 non poteva essere stato concepito per semplificare un onere che, secondo quello stesso modulo, non esisteva. Dichiarata nulla la deroga, si sarebbe dovuto quindi ripristinare l'art. 1957 nella sua interezza, compresa la necessità dell'azione giudiziale. La questione riguardava, in definitiva, l'autonomia o l'interdipendenza funzionale delle due clausole e, quindi, i confini della nullità parziale.

6. La premessa della decisione: le clausole ABI non sono illecite in sé

Le Sezioni Unite risolvono i primi due contrasti traendo le conseguenze della premessa appena richiamata. Poiché la nullità non dipende dal contenuto delle clausole, ma dal loro collegamento con l'intesa, il provvedimento n. 55/2005 può operare come prova privilegiata soltanto entro i limiti oggettivi e temporali dell'infrazione accertata; al di fuori di essi conserva rilievo probatorio, ma richiede elementi ulteriori. La deroga all'art. 1957 c.c., del resto, è in linea generale consentita: ciò che rileva sul piano antitrust è il suo impiego uniforme insieme alle altre clausole, quale attuazione della pratica restrittiva.

7. La soluzione sul tempo: prova utilizzabile, ma non più autosufficiente

Entro il periodo 2002-2005 il provvedimento conserva il valore di prova privilegiata che gli era stato riconosciuto nel 2021. Fuori da quel perimetro, invece, non scompare dal processo, ma degrada a elemento di prova: deve essere valutato insieme ad altri dati e non è, da solo, sufficiente a dimostrare la preesistenza o la persistenza dell'intesa. La Corte respinge così tanto la rigida irrilevanza del provvedimento quanto la sua trasformazione in una presunzione generale e potenzialmente perpetua.

Il giudice dovrà anzitutto ricostruire il contenuto effettivo dell'accertamento. Per le fideiussioni anteriori, verificherà se i riferimenti alla consolidata prassi preesistente consentano, insieme agli altri elementi, di retrodatare la standardizzazione fino all'epoca del contratto. Per quelle successive dovrà valutare l'eventuale persistenza degli effetti, tenendo conto del fisiologico ritardo con cui una pratica uniforme può dissolversi. La distanza temporale non produce una preclusione automatica, ma indebolisce progressivamente la forza probatoria dell'accertamento del 2005.

L'onere della prova resta a carico di chi invoca la nullità. Le Sezioni Unite escludono che il principio di vicinanza della prova consenta, da solo, di trasferirlo sulla banca. La controparte potrà, a sua volta, dimostrare che le condizioni furono il risultato di una trattativa individuale effettiva e libera.

8. Il d.lgs. n. 3 del 2017: limite e strumento della prova antitrust

Per affrontare l'asimmetria informativa senza alterare il riparto dell'onere, la Corte valorizza il d.lgs. n. 3 del 2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE. Il decreto disciplina direttamente le azioni risarcitorie per violazioni del diritto della concorrenza, mentre nel giudizio sulle fideiussioni si domanda una tutela reale mediante la nullità del contratto a valle. Le Sezioni Unite non lo applicano meccanicamente a un'azione diversa, ma ne ricavano indicazioni sistematiche sui limiti dell'accertamento amministrativo e sugli strumenti di accesso alla prova.

Il primo versante è quello dell'art. 7. La decisione definitiva dell'autorità nazionale vincola il giudice, nelle azioni risarcitorie contro l'autore dell'infrazione, per ciò che concerne la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. Pur non applicando retroattivamente la disposizione alla fattispecie, la Corte vi legge un principio di sistema: anche quando si parla, in sede di nullità, di prova privilegiata, non si può oltrepassare senza ulteriori elementi il tempo, il mercato e il tipo di condotta effettivamente accertati. Il richiamo serve dunque a escludere un'efficacia espansiva illimitata del provvedimento del 2005.

Il secondo versante è quello dell'art. 3, dedicato all'esibizione delle prove. Nelle azioni antitrust il giudice può ordinare alla controparte o a un terzo di esibire prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità, purché la richiesta sia plausibile, sufficientemente circoscritta e proporzionata, e siano protette le informazioni riservate. Le Sezioni Unite ricavano da questa disciplina criteri capaci di conformare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. anche nel contenzioso sulla nullità: il garante non deve conoscere in anticipo ogni singolo documento interno, ma non è neppure autorizzato a una ricerca esplorativa indiscriminata.

Il punto di equilibrio è netto. La possibilità di ottenere dal giudice l'esibizione di documenti detenuti dalla banca o da terzi non crea una presunzione di persistenza o di estensione dell'intesa e non inverte l'onere della prova; offre però al fideiussore l'accesso agli elementi necessari quando non possa procurarseli autonomamente.

9. La soluzione sulle fideiussioni specifiche: apertura sostanziale, rigore probatorio

Sul piano oggettivo, la Corte riconosce che il provvedimento del 2005 riguardava espressamente lo schema omnibus e non aveva accertato una pratica relativa alle fideiussioni specifiche. Per queste ultime, quindi, la riproduzione del modulo non basta e l'accertamento amministrativo costituisce soltanto un elemento probatorio.

La differenza di oggetto non esclude, però, le fideiussioni specifiche dalla tutela antitrust. È, in sostanza, la tesi intermedia emersa nel contrasto: queste garanzie possono essere contratti a valle, ma non lo diventano per la sola corrispondenza testuale. Il garante può dimostrare con ogni mezzo che l'impiego uniforme delle tre clausole si è esteso alle garanzie riferite a operazioni determinate e ha prodotto una restrizione oggettiva della concorrenza. Rileveranno la diffusione dei formulari, l'uso conforme da parte di una pluralità di operatori e l'assenza di una reale negoziazione; la prassi interna di un solo istituto, se non inserita in un quadro di uniformità del mercato, non è sufficiente. Una volta dimostrata la pratica concordata e il suo effetto restrittivo, non occorre provare anche una specifica intenzione anticoncorrenziale.

Per le garanzie del 2015 oggetto del rinvio, il problema probatorio è dunque doppio: bisognerà colmare lo scarto temporale rispetto al 2002-2005 e quello oggettivo rispetto alle fideiussioni omnibus. L'apertura affermata in diritto è reale, ma l'esito concreto dipenderà dall'accesso ai dati di mercato, in larga parte affidato agli ordini di esibizione. Dalla loro concreta ampiezza dipenderà una parte decisiva del contenzioso successivo.

10. La soluzione sull'art. 1957 c.c.: le due clausole restano distinte

Quanto al rapporto tra la clausola di deroga ai termini dell'art. 1957 c.c. e quella “a prima richiesta”, le Sezioni Unite accolgono la tesi dell'autonomia strutturale e funzionale. La nullità della pattuizione contenuta nell'art. 6 dello schema ABI rende nuovamente applicabile il termine semestrale, ma non si propaga all'art. 7: la clausola a prima richiesta è contenuta in una previsione distinta, non è stata censurata dalla Banca d'Italia e svolge una funzione diversa. Estendere automaticamente la nullità significherebbe oltrepassare tanto il perimetro dell'accertamento antitrust quanto la regola della nullità parziale affermata nel 2021.

La diversità può essere espressa in termini semplici. La deroga all'art. 1957 elimina il limite temporale entro il quale la banca deve attivarsi; la clausola a prima richiesta disciplina invece il modo in cui il pagamento può essere domandato. Caduta la prima, torna applicabile il termine di sei mesi. La seconda rende però sufficiente, entro quel termine, una richiesta scritta al garante, senza che sia necessario promuovere subito un giudizio. Non vi è quindi neutralizzazione dell'art. 1957: sopravvive il quando, mentre viene semplificato il come.

Questa conclusione presuppone anche una corretta qualificazione della clausola. La formula a prima richiesta non trasforma necessariamente la fideiussione in garanzia autonoma. Può operare all'interno di un rapporto ancora accessorio, assicurando alla banca un pagamento rapido e rinviando a un momento successivo l'esercizio delle eccezioni, senza eliminarle definitivamente. È la distinzione tra la semplice clausola a prima richiesta e la più intensa formula a prima richiesta e senza eccezioni, già ricostruita in R. Giovagnoli, Manuale di diritto civile, ed. 2026, Parte V, Sez. VII, cap. II, §§ 7-8, e Parte VI, Sez. IV, cap. I, § 12.

La pronuncia chiarisce l'atto iniziale necessario a evitare la decadenza, ma non esaurisce ogni profilo dell'art. 1957. La norma richiede anche che le istanze siano diligentemente continuate: il principio di diritto si concentra sulla sufficienza della prima richiesta stragiudiziale e non afferma che essa conservi la garanzia senza limiti. Contenuto e tempi della successiva attività del creditore restano quindi un possibile terreno di contenzioso.

11. Il nuovo baricentro del contenzioso

La decisione non è semplicemente favorevole alle banche o ai fideiussori. Ai garanti riconosce che né la data né la natura specifica della fideiussione precludono in assoluto la nullità antitrust. Agli istituti di credito garantisce, però, che il provvedimento del 2005 non funzioni come certificato universale di invalidità e riconosce alla clausola a prima richiesta un effetto rilevante sul piano della decadenza.

Il baricentro si sposta dal documento al mercato. La comparazione tra il modulo sottoscritto e lo schema ABI rimane necessaria, ma non è più sufficiente quando il contratto cade fuori dal perimetro temporale o oggettivo dell'accertamento. Il processo dovrà ricostruire la diffusione dello standard, il periodo della sua operatività, la pluralità degli operatori coinvolti e l'eventuale negoziazione individuale. Il rischio è che una regola corretta sul piano concettuale produca esiti molto variabili nei giudizi di merito, in funzione dell'accesso concreto alle fonti di prova.

La sentenza lascia infatti al giudice un compito delicato: utilizzare il provvedimento del 2005 per ricavarne indicazioni sulla storia e sulla possibile persistenza della pratica, senza permettere che quelle indicazioni, da sole, diventino prova conclusiva. La linea di confine tra inferenza ragionevole e automatismo probatorio sarà il vero terreno su cui misurare l'impatto dell'arresto.

12. Conclusioni

Le Sezioni Unite non scelgono né l'estensione automatica dell'arresto del 2021 né l'esclusione delle garanzie estranee al perimetro del 2005. Costruiscono una soluzione intermedia: la nullità resta possibile anche per le fideiussioni specifiche e per i contratti anteriori o successivi, ma occorre dimostrare che, per quel tipo di garanzia e nel periodo rilevante, la riproduzione delle clausole attuava una pratica restrittiva.

La coincidenza testuale non trasmette l'invalidità: conta l'uso standardizzato e anticoncorrenziale. Per le fideiussioni specifiche la nullità è possibile, ma non presunta; la distinta clausola a prima richiesta consente però di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. con una tempestiva iniziativa stragiudiziale.