Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2026, n. 5656

In caso di figli nati da maternità surrogata, il “diritto vivente” – esclusa ogni forma di costituzione automatica dello status filiationis – individua nell’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d.l. n. 193/1984) lo strumento in grado di realizzare un giusto bilanciamento tra le tutela del minore e le ragioni di ordine pubblico. Seri dubbi sulla idoneità dell’adozione a rappresentare un rimedio celere ed
effettivo sono stati manifestati da Cass. sez. I, 12 marzo 2026, n. 5656, che ha sottoposto la questione al vaglio delle Sezioni Unite. L’ordinanza di rimessione ha proposto, come alternativa interpretativa, il modello legislativo attualmente previsto per la costituzione dello status filiationis per i c.d. “figli incestuosi” (artt. 251e 278 c.c.), in base alla quale il riconoscimento dello status filationis può avvenire, anche su iniziativa del nato, previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Come evidenzia l’ordinanza di rimessione, l'istituto adottivo è caratterizzato da perduranti profili di problematicità dal momento che preclude la costituzione dello status su iniziativa del minore, a fronte del dissenso o dell'impossibilità sopravvenuta da parte del richiedente la costituzione della genitorialità (il c.d. genitore sociale od intenzionale). senza, tuttavia, intervenire sulla posizione giuridica del minore, realizzando la deterrenza senza scalfire i dei diritti dei minori.
Tali criticità risultano amplificate, sotto un profilo sistematico, dal consolidamento del principio dell'unicità dello stato di figlio, introdotto dal d.lgs. n. 154 del 2013, che oggi rappresenta il criterio ermeneutico alla luce del quale leggere tutta la disciplina della filiazione. Dall'unicità dello stato di figlio deriva un sistema uniforme di diritti e di tutele che, tuttavia, può essere condizionato, in determinate condizioni, anche dettate dalla scelta del processo generativo, da un accertamento giudiziale ad hoc, svolto secondo il paradigma dell'interesse concreto ed attuale del minore.
La vicenda del figlio nato da genitori fra i quali sussiste un rapporto di consanguineità è caratterizzata, in fatto, da rilevanti profili di contiguità con la nascita mediante la pratica della gestazione per sostituzione. In comune, le ipotesi in esame hanno il rilievo penale delle condotte procreative e la necessità di procedere ad un rigoroso bilanciamento d'interessi nella definizione del perimetro dei diritti del nato, dal momento che l'esigenza di tutela e di non discriminazione tra figli deve essere contemperata dalla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale nella gestazione per altri, e dalla univoca riprovevolezza morale della condotta procreativa nel caso dei figli incestuosi.
Secondo Cass., sez. I, n. 5656/2026, merita, quindi, di essere indagato se questo modello di riconoscimento dello status garantisca l'ineludibile bilanciamento che la contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale impone e possa, al contempo, assicurare al figlio la tutela del proprio diritto alla bigenitorialità, all'identità, ad uno sviluppo della personalità coerenti con le relazioni primarie che ha stabilito e con la relazione fondante il progetto di genitorialità che ha determinato la sua nascita, tenuto conto della consolidata relazione genitoriale del minore con entrambi i ricorrenti.