Cass. Sez. III, Ord., 26 novembre 2024, n. 30461

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente
previsti.
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso. Il danno da invalidità temporanea è diverso dalla premorienza, né può implicitamente ritenersi incluso a cagione della formula omnicomprensiva con cui il danno biologico è definito, posto che quel criterio tabellare liquida il danno da premorienza, cioè quello permanente che, data la morte, viene ovviamente a cessare, e che va liquidato sull’effettivo periodo vissuto e cioè sulla effettiva durata della malattia, ossia della invalidità permanente. Il danno da invalidità temporanea va liquidato a parte.
Se è stato chiesto il rimborso di spese mediche che dovevano ancora essere effettuate per poter far fronte allo stato di invalidità, al momento della domanda non si può pretendere che tali spese vengano documentate come effettivamente già affrontate: non lo erano, erano spese future e le spese future non possono che essere provate mediante un preventivo o mediante una stima effettuata dal CTU.
L'oggetto di tale prova non cambia a seguito della interruzione del processo. Defunto il danneggiato, al suo posto è subentrato l'erede, che però occupa processualmente la stessa posizione del dante causa: il danneggiato aveva dimostrato che avrebbe dovuto spendere quella data somma, e quella dimostrazione è valsa anche per il suo successore nel processo.
In sostanza, ciò che conta è la regola probatoria al momento della domanda.
In questa posizione probatoria subentra l'erede del danneggiato, che non è onerato di una prova diversa ed ulteriore, ossia di dimostrare che ha effettivamente speso quella somma, poiché la sua posizione non è nuova ed autonoma rispetto a quella del suo dante causa. Altro discorso ovviamente è quello relativo al fatto che la morte del danneggiato in corso di causa, ha inciso sulla durata di quelle spese future e dunque sul loro ammontare: aspetto che, però, non era motivo di indagine.