CGUE, 18 dicembre 2025, C-320/24, Soledil
Le conseguenze pratiche della sentenza.
La sentenza Soledil della CGUE (di cui di seguito si riportano i passaggi essenziali) ha una efficacia dirompente, perché determina, in maniera netta, il superamento della teoria del giudicato implicito sulla nullità delle clausole vessatorie nei contrati tra consumatore e professionista. Peraltro, con effetti retroattivi (tipici delle sentenze intepretative della Corte di giustizia) e quindi tali da aprire la possibilità per i consumatori di agire giudizialmente per ottenere l’accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali che non furono oggetto di verifica espressa e, per l’effetto, e ove ne ricorrano i presupposti, la restituzione dell’indebito pagamento avvenuto in forza di un giudicato in cui non fu valutata l’abusività della clausola applicata.
Rimane ora aperta la questione del consumatore che sia rimasto contumace nel giudizio di cognizione. Da un lato, infatti, la Corte UE, da un lato, mantiene fermo il principio che la completa passività del consumatore esonera il giudice dall’obbligo di controllo officioso della clausole vessatorie, dall’altro, però, nel caso di specie (disattendendo sul punto le conclusioni dell’Avvocato generale), lo interpreta in senso restrittivo, reputando sufficiente che il consumatore si sia costituito nel giudizio anche se senza sollevare alcuna questione di nullità, fino al secondo ricorso in cassazione contro la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio.
I PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA
1) Le condizioni in presenza delle quali può formarsi il giudicato sulla non abusività della clausola. Il controllo da parte di un giudice dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è conforme al principio di effettività alla luce della direttiva 93/13 solo se ricorrono due condizioni:
A) da un lato, che il consumatore sia informato dell’avvenuto controllo e delle conseguenze che un’eventuale passività comporta in termini di decadenza dal diritto di far valere il carattere abusivo delle clausole in questione, sia in caso di esito positivo della verifica — posto che la declaratoria di inefficacia della clausola è subordinata a una manifestazione di volontà del consumatore — sia in caso di esito negativo;
B) dall’altro, che la decisione adottata all’esito di tale controllo sia sufficientemente motivata, in modo da consentire l’individuazione delle clausole esaminate e delle ragioni, anche solo sommarie, per le quali il giudice ha ritenuto che esse non avessero carattere abusivo.
Solo una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può avere l’effetto di impedire di procedere ad un nuovo controllo dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento successivo.
L’obbligo di disapplicare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, devono, pertanto, essere interpretati nel senso che il principio di effettività della tutela consumeristica, pur non potendo supplire a una completa passività del consumatore, osta a una normativa nazionale che, in virtù del principio della stabilità del giudicato, non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione.
Va, quindi, disapplicato l’art. 394 c.p.c., nella parte in cui limita il giudizio di rinvio all’attività strettamente necessaria a porre rimedio al vizio individuato in sede di legittimità, senza che le parti o il giudice siano ammesse a formulare nuove eccezioni, incluse quelle rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte di cassazione, da considerarsi implicitamente decise in via definitiva.
2) Il limite della completa passività del consumatore. Il limite della completa passività del consumatore (considerato un ostacolo alla prevalenza dell’effettività consumeristica sulla stabilità del giudicato) può ritenersi superato già per il solo fatto che il consumatore abbia partecipato ai diversi gradi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, assistito da un difensore, e abbia dedotto il carattere abusivo della clausola anche soltanto in una fase successiva del processo, segnatamente nell’ambito del secondo ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio.
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Processuale civile
Crolla il giudicato implicito (anche nel giudizio di cognizione) in nome dell’effettività della tutela consumeristica
09 agosto 2026
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