Corte cost. 26 febbraio 2026, n.21
Non viola il principio di colpevolezza la scelta compiuta nel 1930, mai modificata dal legislatore nei quasi cento anni nel frattempo trascorsi, di creare un regime speciale per la valutazione dell’imputabilità dell’autore alcoldipendente e tossicodipendente, derogatorio rispetto al criterio generale di cui all’art. 85 cod. pen., e imperniato sull’anticipazione del rimprovero a un momento anteriore a quello in cui la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere. L’eventuale incidenza sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto dei disturbi legati alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o di quelli che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l’inflizione della pena in forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione. Percorso che l’ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente, in particolare attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all’art. 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Il risultato ermeneutico cui perviene la giurisprudenza della Corte di cassazione – imposto, si ripete, da una lettura sistematica degli artt. 94 e 95 cod. pen. – non crea, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento tra i disturbi «da uso di sostanze» e gli altri disturbi della personalità, che la giurisprudenza penale – sulla base peraltro di una interpretazione, consacrata dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, che non incontra simili ostacoli nel testo e nella ratio del codice penale – reputa invece idonei a determinare l’esclusione o la riduzione dell’imputabilità dell’agente. A prescindere, infatti, da ogni discussione circa le aRinità e le diRormità dei disturbi derivanti dalla tossicodipendenza e quelli cagionati da altre dipendenze (come la ludopatia), non può non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali (v. in particolare artt. da 89 a 96 t.u. stupefacenti) per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all’obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili.
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Colpevolezza
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